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Legge 27/12/2002 n. 2907. Le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano applicazione relativamente ai progetti di contratto relativi a sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale". - Per il testo degli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilitā dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al giā citato Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263, vedasi in nota all'art. 10 della presente Legge. Il testo dell'art. 7 della Legge 22 dicembre 1932, n. 1958 (Norme per l'amministrazione e la contabilitā degli enti aeronautici) č il seguente: "Art. 7. - Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica č istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la Legge del bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con Decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti". -Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, a norma dell'art. 22 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) č stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2001, n. 17. Art. 13. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchč per l'attuazione del Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione della Legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla Legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima. 4. Per l'anno finanziario 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di pertinenza del centro di responsabilitā "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unitā previsionale di base "Interventi nel settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di responsabilitā "Dipartimento della qualitā dei prodotti agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della Legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilitā "Corpo forestale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Note all'art. 13: -Il testo dell'art. 31 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) č il seguente: "Art. 31 (Beni di proprietā dello Stato destinati a riserva naturale). 1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, ed in attesa della riorga- n. 124. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del Decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilitā con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietā pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, č affidata all'Ente parco. 4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 luglio 1986, n. 349". -Il testo dell'art. 77 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59) č il seguente: "Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata". - Il Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale) č stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1997, n. 129. - La Legge 10 febbraio 1992, n. 165 (Modifiche ed integrazioni alla Legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) č stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48. -La Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima) č stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1982, n. 53. - Il testo del comma 2 dell'art. 24 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) č il seguente: "2. Le disponibilitā del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con Decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa". - La Legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale) č stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. -Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57) č stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario. -Il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57) č stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario. 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attivitā culturali, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). Art. 15. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15). 2. Alle spese di cui all'unitā previsionale di base "Programma anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilitā "Tutela della salute umana, della sanitā pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali" dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unitā previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2003, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unitā previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2003, i fondi per il finanziamento delle attivitā di ricerca o sperimentazione, delle unitā previsionali di base "Ricerca scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero" dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
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